Ex docente al concorso dirigenti scolastici
Si sta molto parlando del prossimo concorso per dirigenti scolastici in questo periodo, che dovrebbe essere bandito a breve. Per partecipare è necessario essere docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato. Ma un ex docente di ruolo, può partecipare lo stesso al concorso dirigenti scolastici?
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il regolamento che disciplinerà il concorso per dirigente scolastico il 22 dicembre 2022 in Gazzetta Ufficiale.
Il Regolamento è stato adottato con DM n. 194/2022.
Ex docente non può partecipare al concorso dirigenti scolastici
É specificamente riportato, nell’articolo 2/1 del DM 194/22, che potranno partecipare al concorso soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato:
“È ammesso a partecipare alle procedure di cui al presente decreto il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente …”
Requisiti di partecipazione
Per poter partecipare al concorso per dirigente scolastico è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- essere confermati in ruolo (aver, quindi, superato l’anno di prova);
- essere in possesso della laurea;
- aver svolto 5 anni di servizio (il servizio può essere svolto a tempo sia indeterminato che determinato; in caso di servizio svolto a tempo determinato esso può essere prestato sia nelle scuole statali sia nelle scuole paritarie);
- essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni.
Nel Decreto Ministeriale è specificato che il titolo di studio deve essere uno tra:
- laurea magistrale di nuovo o vecchio ordinamento;
- laurea specialistica;
- diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM n. 509/1999;
- diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
- diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
Per quanto riguarda gli anni di servizio è precisato che:
- il servizio può essere svolto a tempo sia indeterminato che determinato;
- nel caso di servizio svolto a tempo determinato, lo stesso è inteso come annuale se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se sia stato prestato ininterrottamente a partire dal primo febbraio, fino all’ultimo giorno di scrutinio finale;
- il servizio di ruolo è considerato valido soltanto se effettivamente prestato, i periodi di retrodatazione giuridica, sono esclusi dal conteggio;
- è valido solo il servizio prestato nelle scuole statali, perciò non sarà conteggiato un eventuale servizio prestato nelle scuole paritarie.